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Statuto

FORTE DEI MARMI

FONDAZIONE VITTORIO VENETO

Riconosciuta la sua Personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 23 Marzo 1970, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 dell'11 Giugno 1970.

ARTICOLO 1°

Riconosciuta la sua Personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 23 Marzo 1970, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 dell'11 Giugno 1970.

ARTICOLO 2°

La Fondazione avrà sede in Forte dei Marmi, via IV Novembre, Civico n. 11.

ARTICOLO 3°

Il Patrimonio dell'Ente sarà costituito inizialmente dai beni immobili indicati in appresso, e che già costituiscono le attività della Società « Cooperativa Case ed Alloggi fra gli ex-Combat-tenti » di Forte dei Marmi e che la Società Cooperativa stessa attribuisce e trasferisce in proprietà alla Fondazione.
Successivamente potrà essere integrato da altri beni acquistati o accettati per donazione, eredità e legati.
Descrizione dei beni immobili:
IN COMUNE E CITTA' DI FORTE DEI MARMI: il pieno dominio di un appezzamento di terreno di forma pressoché rettangolare, della supericie di metri quadrati millecin-quecentosessanta, cui confinano: Via IV Novembre, Via G. Car-ducci, Viale G. Spinetti, beni dell'Istituto Nazionale delle Assi-
curazioni, beni Balderi, salvo se altri.
Sopra di esso insistono alcuni corpi di fabbrica e restano scoperte due aree: una interna uso cortile ed una esterna in angolo con la Via Carducci ed il Viale Spinetti.
1 corpi di fabbrica sono:
a) - Corpo con pianta ad L, con i fronti sulle vie IV Novembre e Carducci, a due piani compreso il terreno, della superficie coperta di metri quadrati cinquecentotrenta circa. Il piano terreno adibito a negozi, in numero di cinque, ciascuno dotato di retrobottega e gabinetto.
Al primo piano, cui si accede dalla Via IV Novembre, con in-gresso, scale e loggia, si trovano quattro appartamenti: uno costituito da ingresso, stanza, ampio salone e gabinetto; due costituiti ognuno da quattro vani utili, cucina, bagno, corridoio e ripostiglio; ed il quarto da tre veni utili e con gli stessi accessori dei precedenti.
Costruzione in muratura comune con tetto a padiglione coperto in cotto. Accessori necessari, impianto elettrico sottotraccia e impianto di acqua potabile
Due degli appartamenti con termosifone indipendente e uno con termosifone derivato dall'impianto del cafle sottostante.
b) - Altro corpo di fabbrica a un sol piano, posto in angolo della Via Carducci con il Viale Spinetti; aderente ai corpi di cui alle lettere a) e c).
Strutture portanti in cemento armato, costituenti un salone a pianta trapezoidale della superficie di metri quadrati contoqua-rantacinque, coperto a terrazza praticabile. Internamente lungo il lato maggiore verso mare, esiste una balconata in aggetto larga in media metri due. Il salone è provvisto di ampie porte di vetro, di due gabinetti e di un retrofondo.
Impianto elettrico sottotraccia, impianto di termosifone, opere accessorie di finimento.
c) - Altro corpo di fabbrica lungo il Viale G. Spinetti ai numeri 12/14 e 16, aderente al precedente, solo piano terreno costituito da due vani per negozio con retrofondo ed accessori e con al centro l'ingresso al cortile interno.
Copertura e gradinata in cemento armato che si protende in aggetto con balconata ed è praticabile?
Corredo di gabinetti. Impianto elettrico sottotraccia, eccetera.
Al cessato Catasto terreni del Comune di Forte dei Marmi, l'in-mobile figura alla pagina 2300 al conto della attuale Cooperativa proprietaria: Sezione L, particella 2763, pervenuto per atto Notaro Chiappina del quattordici maggio millenovecentoventi-cinque.
Nel vigente N.C.E.U. del Comune di Forte dei Marmi il tutto
figura alla partita 1327 al giusto conto, nel foglio 13:
mappale 339 sub. 2, negozio mq. 25, rendita L. 1797; mappale 339 sub. 3, negozio mg. 36, rendita L. 1850; mappale 339 sub. 4, negozio ing. 96, rendita L. 3532; mappale 339 sub. 5, negozio mq. 70, rendita L. 3598; mappale 339 sub. 6, negozio mq. 43, rendita L. 1885;
mappale 339 sub. 8, appartamento vani 7, rendita L. 2772; mappale 339 sub. 9, appartamento vani 5, rendita L. 2772; mappale 339 sub. 10, appartamento vani 6, rendita L. 2376; mappale 339 sub. 11, appartamento vani 6, rendita L. 2376;
mappale 470 e mappale 515 sub 2, rendita L. 6400; mappale 515 sub. 1, negozio mq. 32, rendita L. 1958; mappale 515 sub. 3, negozio mq. 30, rendita L. 1856;
maopali 339 e 450 sub. 1, negozio mq. 330, rendita L. 8695;
In totale: vani 24, superficie mq. 662, e rendita L. 41.075 non aggiornata.

ARTICOLO 4°

Tutti i frutti derivanti dal suddetto patrimonio, dovranno essere esclusivamente impiegati per praticare assistenza agli ex Combattenti e Reduci delle Guerre dal 1915 al 1945, nonché di quelle altre che sfortunatamente dovessero seguire a queste, e cosi pure ai Mutilati, alle Vedove ed agli Orfani di Guerra.

ARTICOLO 5°

Tale assistenza consisterà:

a) - in aiuti per spedalità varie, ricoveri vari, sussidi, premi annuali agli ex-Combattenti e Reduci che abbiano superati i
sessanta anni di età.
Per fruire di ciò, i beneficiari dovranno essere regolarmente tesserati nelle Associazioni Nazionali rispettive - Sezione di Forte dei Marmi. Qualora in futuro esse dovessero mancare, la qualifica rispettiva dovrà risultare da Certificato dell'Autorità Militare del momento;

b) - nella istituzione di premi e borse di studio per i figli e nepoti in linea retta discedente fino al terzo grado, degli ex-Com-battenti e Reduci suddetti, per qualsiasi tipo di Scuola - dalle Elementari alle Università — da conferire però per vero merito. profitto e bisogno, come da Regolamento da deliberarsi;

c) - contribuire alla costruzione ed al funzionamento di una casa di riposo per i Vecchi del Comune di Forte dei Marmi, ove questa venga istituita.

L'Amministrazione sarà regolata secondo le norme del bilancio preventivo e consuntivo.

ARTICOLO 6°

Qualora nel tempo che passa gli ex-Combattenti e Reduci venissero a mancare, le suddette forme assistenziali e di beneficienza saranno devolute con le stesse modalità, ai Cittadini bisognosi di Forte dei Marmi, sempre che vi abbiano il domicilio di soccorso.
« In tale ipotesi, la Fondazione sarà ricondotta sotto la disciplina della Legge 17 Luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni e integrazioni ».

ARTICOLO 7°

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di nove Membri, affinché abbia larga rappresentanza democratica.

- Numero cinque Membri verranno nominati dal Prefetto della Provincia scegliendoli finché sarà possibile fra gli ex-Soci della Cooperativa fra ex-Combattenti Case ed Alloggi di Forte
dei Marmi.

Quando ciò non sarà più possibile saranno scelti tra i Cittadini di Forte dei Marmi.

- Numero due Membri verranno eletti dalla Sezione di Forte dei Marmi dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, durante una regolare Assemblea dei suoi Soci;

- Numero due Membri saranno eletti dal Consiglio Comunale di Forte dei Marmi.
Tutti i Membri suddetti, dovranno risultare di specchiata moralità.
Essi potranno essere rieletti alla scadenza del Mandato.

ARTICOLO 8°

Il Consiglio di Amministrazione come sopra costituito, eleggerà nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
Per gli atti di ordinaria Amministrazione della Fondazione, per la validità delle relative deliberazioni, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione; per gli atti di straordinaria Amministrazione e per la modifica dello Statuto, è necessaria invece, la presenza di almeno
sette componenti.
Le deliberazioni si assumono a maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni adunanza ordinaria o straordinaria verrà redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza
o impedimento.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga alle: adunanze per tre volte consecutive, verrà considerato dimis-sionario.
In caso di dimissioni accettate o di decesso o recesso di un Consigliere, si procederà al più presto alla sua sostituzione, tacendo nominare il nuovo dalla stessa Autorità che nominò il suo predecessore.
Il Consiglio si adunerà in via ordinaria una volta ogni trimestre e, in via straordinaria, quando il Presidente, o chi lo sostituisce, lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre Membri.
Le adunanze sono convocate con invito contenente l'Ordine del Giorno, trasmesso al domicilio agli Amministratori almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche nello stesso giorno.
Il Consiglio costituirà una Tesoreria presso gli Istituti di Credito locali, che funzionerà con mandati e reversali.

ARTICOLO 9°

Il Primo Consiglio di Amministrazione durerà in carica quattro anni ed i successivi saranno rinnovati di tre anni in tre anni.
Il Consigliere nominato in luogo di altro dimessosi o deceduto o receduto, durerà in carica fino allo scadere naturale del Consiglio del quale verrà a far parte, in modo che alla scadenza di questo, tutte le nomine siano rifatte completamente.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta nessuna indennità di carica, salvo il rimborso delle spese vive.

ARTICOLO 10°

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre Membri nominati dal Prefetto della Provincia, che li sceglie fra le persone idonee al mandato.
Il predetto Collegio provvede al riscontro degli atti della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
Anche essi presteranno la loro opera gratuitamente.

ARTICOLO 11°

Tutte le spese per l'Amministrazione dell'Ente, dovranno essere limitate, seguendo i criteri della massima economia.
Il personale impiegatizio non dovrà mai costituire un soverchio peso.

ARTICOLO 12°

Tutte le iniziative che assumerà l'Ente, dovranno essere sempre approvate e sanzionate, uniformandosi alla massima oculatezza di previsione e di esecuzione, per evitare specialmente nell'avvenire e per le immancabili sopravvenienze - che si creino condizioni negative al buon funzionamento dell'Ente stesso o, peggio ancora per la sua stessa vita.
L'ipotesi di uno scioglimento dell'Ente, per tutti i motivi ideali esposti, e per volontà dei Fondatori, deve essere considerata
deprecabile, e sara anzi sprone per gli Amministratori di ogni
tempo, ad operare in modo che mai possa verificarsi.
Qualora, per eventi superiori alla umana possibilità, dopo che siano state esperite tutte le provvidenze atte ad evitare questo dannoso evento, solo allora il patrimonio della Fondazione potrà essere trasferito all'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) di Forte dei Marmi, o a quell'Organo che Le sarà succeduto, che l'amministrerà e ne farà l'uso prescritto dalle norme di Fondazione e dalle Leggi, tenendone una Amministrazione autonoma
rispetto alla propria.

ARTICOLO 13°

In tutte le operazioni che l'Ente dovrà compiere si osserveranno le prescrizioni degli Articoli del Codice Civile dal 12 al 33, e le disposizioni speciali delle Leggi 17. Luglio 1890 . 6972. 30 Gennaio 1923 n. 2841, 19 Ottobre 1954 n. 968 e 22 Luglio 1964 n. 218, e, comunque, tutte le altre eventuali norme in essere anche se qui non indicate.